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155 Lettera del 13 gennaio 1970 a mons. Sandrelli.

L155[13/01/1970]

Don Ottorino offre i chiarimenti richiesti, elencando le modalità giuridiche e pastorali, per l’ordinazione dei Diaconi permanenti della Congregazione. Si conserva la copia carbone della lettera dattiloscritta: sono tre fogli grandi, con intestazione della Pia Società, scritti sulla facciata anteriore. La firma autografa è abbreviata. Non si conserva la lettera di mons. Sandrelli del 30.12.1969, della quale la presente è risposta.

13 gennaio 1970

I due ‘hermanos’ (così nel Chaco erano chiamati i Religiosi non sacerdoti, cioè ‘fratelli’) in questione sono Antonio Ferrari e Antonio Zordan, già operanti a P.R. Sàenz Peña dal 1967.

Il corso, organizzato dalla Congregazione, e con la presenza di don Aldo e di don Giuseppe Rodighiero, si realizzava nella sede del Patronato di Resende – RJ per tutti i Religiosi non sacerdoti già operanti in America Latina.

L155,1[13/01/1970]

1 Carissimo Monsignore,

rispondo subito alla Sua gradita lettera del 20.XII.1969, ben lieto di dare, se possibile, una risposta alla domanda che mi pone circa l’eventuale Ordinazione Diaconale dei due ‘hermanos’. Una premessa: per quanto concerne l’istituzione del Diaconato permanente nelle varie nazioni, è compito delle Conferenze Episcopali nazionali farne richiesta al Sommo Pontefice e poi, ottenuta l’approvazione, di stabilire il tirocinio di formazione dei candidati e di fissare gli obblighi cui saranno tenuti (es. recita del Breviario, ecc…). Ai singoli Ordinari spetta l’approvazione e la consacrazione degli aspiranti, entro l’ambito della propria giurisdizione (cfr. Motu Proprio “Sacrum Diaconatus Ordinem”, 18 giugno 1967, nn. 1-3). In questo caso possono essere ordinati anche uomini sposati aventi 35 anni di età e giovani celibi che abbiano 25 anni e che si impegnino al celibato. Tra questi ultimi potrebbe anche essere ordinato qualche Religioso, purché lo ammetta la Conferenza Episcopale e ci sia il permesso del Superiore Religioso.C’è poi un secondo caso: l’introduzione del Diaconato permanente in una Famiglia Religiosa. È questo un compito che spetta direttamente alla Santa Sede, la quale – nel nostro caso – grazie alla potente intercessione di S.E. Mons. Di Stefano, ha già concesso la dovuta autorizzazione con Rescritto Prot. 3805/68 del 13 luglio 1968. Attualmente pertanto

la nostra Famiglia Religiosa è composta di Sacerdoti e Diaconi e spetta alla stessa Famiglia Religiosa preparare e presentare i candidati. I nostri Diaconi, poi, possono esercitare l’Ordine in qualsiasi parte del mondo, col permesso dell’Ordinario – come avviene per i Religiosi Sacerdoti – a prescindere dal fatto che nella Nazione ove si trovano sia stato o no introdotto il Diaconato. Infatti in Italia, nonostante la non introduzione del Diaconato, i singoli Vescovi sono stati liberi di consacrare i Diaconi Religiosi e di ammetterli ad esercitare l’Ordine.

Per ciò che riguarda invece l’ordinazione degli aspiranti essa è regolata – finché non sarà provveduto altrimenti – secondo le norme del tuttora vigente Codice di Diritto Canonico e secondo quanto stabilito dal sopraccitato Motu Proprio. In pratica, per il nostro caso, l’Ordinario può procedere alla consacrazione dei candidati Religiosi dietro presentazione delle lettere testimoniali da parte del Superiore Maggiore.Il conferimento dei vari Ordini che precedono il Diaconato e del Diaconato stesso è regolato dal n. 36 del sopraccitato Motu Proprio: cioè, la Tonsura, gli Ordini Minori e il Suddiaconato, secondo il rito consueto; il Diaconato invece secondo il nuovo rito approvato nelle Costituzione Apostolica ‘Pontificalis Romani recognitio’ del 18 giugno 1968.Dopo quanto detto sin qui vengo a rispondere più direttamente alla domanda che mi pone. È compito del Superiore che fornisce le lettere testimoniali prendere le dovute informazioni intorno al candidato, così da farsi garante e responsabile della di lui idoneità, preparazione e maturità. Qualora i singoli candidati ottengano le lettere testimoniali, il tempo e il luogo delle consacrazioni possono essere fissati secondo le migliori opportunità e con un accordo tra l’Ordinario e i Superiori Religiosi. Circa i diritti e i doveri dei futuri diaconi – fino a nuova legislazione – permane quanto stabilito dal Codice di Diritto Canonico (cfr. ivi e conclusione del proemio). Le funzioni ministeriali, infine, che spettano al Diacono sono elencate al n. 22 del suddetto Motu Proprio. A questo proposito vorrei sottolineare un fatto positivo: dopo l’eventuale ordinazione i nostri ‘hermanos’ non dovranno subire il trauma di un improvviso e totale cambiamento di attività, in quanto le mansioni che hanno svolto finora (ad es. la direzione della Escuela) rientrano pienamente nell’ambito del vero e proprio ministero diaconale (cfr. ivi, n. 22,8).Come vede, carissimo Monsignore, le cose sono abbastanza semplici, almeno da un punto di vista giuridico. Qualche difficoltà potrebbe invece presentare l’introduzione concreta della figura del Diacono nel particolare ambiente chaqueno. D’altra parte non posso dimenticare che la stessa prospettiva di difficoltà si era presentata a noi, qui in Italia, alla vigilia delle prime Ordinazioni. Perciò confido che, come qui, anche a Presidencia il problema trovi quella soluzione adeguata che non è frutto di direttive o di accordi, ma principalmente dell’ardore apostolico dei singoli Diaconi e anche della loro preparazione e maturità umana.

Proprio a questo scopo è diretto il Corso che i due ‘hermanos chaquenos’ stanno seguendo in Brasile. Alla fine dei due mesi, Don Aldo, con il consiglio del direttore del Corso e dei Confratelli Sacerdoti, deciderà sull’ammissione dei singoli aspiranti che presenteranno la domanda per l’ordinazione. In occasione della sua venuta in Brasile-Argentina Don Aldo porterà le lettere testimoniali. Mons. Di Stefano non ha bisogno di nessuna autorizzazione da parte della Conferenza Episcopale Argentina, in quanto egli consacra Diaconi per una Congregazione che ha già in sé il Diaconato permanente, e i nuovi Diaconi saranno incardinati nella Congregazione stessa.Termino questa lunga chiacchierata, resa noiosa dal pur necessario linguaggio giuridico, e colgo l’occasione per esternarLe, carissimo Monsignore, le espressioni della nostra immutata simpatia e della più fraterna amicizia.

In unione di preghiere, ringraziandoLa per l’affetto con cui è sempre vicino ai nostri Confratelli, porgo il più cordiale saluto unito ai migliori auguri di ogni bene nel Signore.

Dev.mo

Sac. Ottorino Zanon

P.S. Considerando che anche P. Pedro mi aveva chiesto qualche chiarimento relativo all’ordinazione diaconale, mi sono permesso inviargli una copia della presente, per conoscenza. Spero che Monsignore perdoni la confidenza!

DIACONATO diacono